Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 5


Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello
Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o
pluriregionale operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello
Stato in ordine agli enti medesimi.

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