Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 15


Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al
precedente art. 12, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio,
viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi alle funzioni
trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1
e 2 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione
di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario
per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne
copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario
alla regione.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi
del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti