Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 11


Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque
entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando
quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazioni dello
Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna
regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli
uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le
funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi
ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati
dal precedente articolo 10, ovvero relativi a questioni o
disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

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