Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 9


La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi
del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori
dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di
legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o
con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere
delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza
oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro
competente quando si tratti di affari particolari.
I programmi regionali di massima degli interventi in materia di
viabilità e di acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
saranno periodicamente comunicati al Ministro per i lavori pubblici
ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle
attività tra le Regioni e di quelle delle Regioni con quelle di
competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei
programmi economici nazionali.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a
fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del
commissario del Governo, informazioni, dati statistici ed ogni altro
elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie
di cui al presente decreto.
Alla programmazione degli interventi di competenza statale, ivi
compresi quelli di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade (ANAS) (Ora Ente nazionale per le strade ex d.lg. 26 febbraio 1994, n.143), si provvede sentite le regioni.
La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ai commi primo
e secondo del presente articolo, si esercita al fine di assicurare
anche unitarietà e coordinamento all'attività di pianificazione
urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale.
In particolare, mediante l'esercizio della suddetta funzione, su
proposta del Ministro per i lavori pubblici:
1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto del
territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione
territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla
tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla
difesa e conservazione del suolo; viene verificata periodicamente la
coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione
economica nazionale;
2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da
osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonché
gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi
inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani
urbanistici.

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