Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 12


Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui
territorio hanno sede i seguenti uffici periferici del Ministero dei
lavori pubblici:
a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi
comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni
per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici
speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le
opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio
idrografico;
b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche, ivi comprese
le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con
esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per
l'edilizia statale ed economica e popolare.
Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della legge 28 ottobre
1970, n. 775, al riordinamento dei servizi centrali e periferici del
Ministero dei lavori pubblici, i provveditori alle opere pubbliche
continuano ad essere preposti ai provveditorati regionali trasferiti
alle Regioni a statuto ordinario con il presente articolo. A tali
fini i provveditori medesimi vengono posti a disposizione delle
regioni, in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli
uffici.
I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello stesso tempo,
ad essere preposti alle sezioni e servizi rimasti allo Stato perché
esclusi ai sensi della lettera b) del primo comma del presente
articolo, dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario.
Fino al suddetto riordinamento dei servizi del Ministero dei lavori
pubblici, gli ingegneri capi, preposti agli uffici del genio civile
con competenza generale, trasferiti alle regioni ai sensi della
lettera a) del detto primo comma, esercitano anche, quali organi
dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti
relativamente alle sezioni ai sensi della disposizione della
anzidetta lettera a).
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla ripartizione dei
servizi comuni tra il provveditorato regionale alle opere pubbliche
del Veneto, che viene trasferito alla regione ai sensi della lettera
b) del precedente primo comma, ed il coesistente Magistrato alle
acque.
I comitati regionali tecnico-amministrativi continuano a svolgere,
per le opere pubbliche di interesse regionale e per le attività
inerenti alle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 17,
lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, fino a quando la
Regione non avrà diversamente provveduto, le funzioni attualmente
loro demandate e quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine
ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio
civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il
precedente primo comma e la cui attività sia attinente alle funzioni
amministrative di competenza delle regioni ai sensi del presente
decreto.

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