La costruzione teorica prevalente della figura della
comunione legale tra coniugi fa riferimento ad una condizione di "contitolarità di beni", seppure non assimilabile alla comunione ordinaria nota1.
In dottrina si è parlato di
patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari
nota2. La Corte Costituzionale (Corte Cost.,
311/88 ) ha definito la figura in esame come una "
comunione senza quote"
nota3. Questa configurazione possiede anche una valenza tributaria in relazione ai cespiti che vi ricadono (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n.
3557/2018). Ne segue anche che l'eventuale espropriazione del bene che vi ricade, quand'anche operata in relazione a passività facenti capo ad uno soltanto dei coniugi, non potrà non riguardare l'intero bene (Cass. Civ., Sez. III,
6575/13; Appello di Potenza,
662/13). All'altro coniuge non rimarrà se non la metà di quanto ricavato dall'espropriazione forzata. Inversamente è possibile che entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni pongano in essere un atto pregiudizievole per i creditori anche solo di uno di essi. E' stato deciso al riguardo che è sufficiente intraprendere l'azione revocatoria ordinaria
ex art.
2901, cod.civ. nei confronti del coniuge debitore, non sussistendo litisconsorzio necessario (
Cass. Civ. Sez. VI-III, 18707/2021).
Quello che interessa ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale consistenza soggettiva della figura, è verificarne la disciplina concreta, con particolare riferimento al regime di
responsabilità patrimoniale "esterno" rispetto ai coniugi.
Ai sensi dell'art.
189, II comma, cod.civ. : "i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato". Inversamente, l'
art.190 cod.civ. dispone che i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
In effetti si può dunque riscontrare una certa autonomia dei beni della comunione rispetto a quelli appartenenti esclusivamente al singolo coniuge, tanto da giustificare l'opinione di chi, in dottrina, ne valuta positivamente l'aspetto soggettivo. Tale esito ermeneutico è peraltro negato dalla maggioranza degli interpreti
nota4.
Note
nota1
Infatti essa viene definita una vera e propria comunione atipica. Così Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1976, p.236.
top1nota2
Di soggetto autonomo parlano De Paola, Macrì, " Il regime patrimoniale della famiglia", Milano, 1991, I, p.51; Attardi, Profili processuali della comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1978, pp.25 e ss..
top2nota3
Principio ribadito recentemente dalla sentenza Cass. Civ. Sez. II,
284/97 In dottrina si vedano, tra gli altri, Basile-Silvestri, Eguaglianza dei coniugi e divisione del lavoro nella famiglia, in Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Napoli, 1975, p.233; Fragali, La comunione, Appendice al t. 1, Milano, 1977, p.11.
top3nota4
Cfr. A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, pp.424 e 425.
top4Bibliografia
- ATTARDI, Profili processuali della comunione legale dei beni, Riv. dir. civ., t. I, 1978
- BASILE - SILVESTRI, Eguaglianza dei coniugi e divisione del lavoro nella famiglia, Napoli, 1975
- DE PAOLA - MACRI', Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1991
- FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
- FRAGALI, La comunione, la comunione in generale, la comunione edilizia, le altre comunioni speciali, Milano, Tratt.dir.civ. dir. da Cicu e Messineo, 1983
- TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978
Prassi collegate
- Quesito n. 215-2014/A, Francia. Regime patrimoniale: efficacia di comunione convenzionale tra coniugi cittadini francesi dello stesso sesso