Vendita di terreno costituente bene strumentale rispetto ad impresa individuale di uno soltanto di uno dei coniugi che vivono in regime di comunione legale dei beni. Regime fiscale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3557 del 14 febbraio 2018)

La cessione di un immobile da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni, e strumentale all'esercizio dell'impresa da parte di uno soltanto di essi, costituisce non già un negozio avente ad oggetto plurime quote di proprietà comune, bensì un'operazione rilevante quale unitario atto di impresa; in conseguenza di ciò, tale cessione è soggetta, in via assorbente e per intero, ad Iva e non ad imposta proporzionale di registro.

Commento

(di Daniele Minussi)
La comunione legale dei beni tra i coniugi non è contrassegnata da quota specifiche, ma, come ha avuto modo di affermare il Giudice delle Leggi, è una "comunione senza quote". Da questo asserto discende che non è appropriato, nel caso in cui uno soltanto tra i coniugi in comunione legale dei beni sia imprenditore (individuale, senza dunque che sia dato riscontrare una situazione di contitolarità dell'azienda e/o dell'impresa) configurare l'alienazione come in parte sottoposta ad IVA (quanto alla parte riconducibile all'impresa) e per l'altra metà sottoposta ad imposta di registro (quanto all'ipotetica parte appartenente al coniuge non imprenditore). Assorbente la disciplina IVA, fondata sulla natura strumentale del bene.

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