Pignoramento del bene ricadente nella comunione legale dei beni: al coniuge non debitore spetta metà del ricavato della vendita all'incanto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6575 del 14 marzo 2013)

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
I Giudici mettono a fuoco la peculiare natura della comunione legale dei beni tra coniugi, conformemente all'insegnamento della Consulta (Corte Cost. n.311/1988). Poichè si tratta di una "comunione senza quote", l'espropriazione non potrà non aver luogo se non per l'intero.

Aggiungi un commento