Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore



L' impossibilità originaria della prestazione, con tutta evidenza, non può che viziare radicalmente la radice stessa del rapporto obbligatorio, il quale, conseguentemente, non si potrebbe dire neppure sorto (in tema di contratto la necessaria conseguenza sarebbe quella della nullità ex II comma art. 1418 e 1346 cod. civ.). Per quanto invece attiene all' impossibilitá sopravvenuta della prestazione nota1, occorre distinguere il caso in cui essa dipenda da causa imputabile al debitore da quello in cui tale nesso di imputabilità non sia riscontrabile nota2. Nella prima ipotesi si deve far riferimento al tema dell'inadempimento dell'obbligazione (artt. 1218 cod. civ. e ss.) da analizzare partitamente; nella seconda si produce l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione e della relativa liberazione del debitore nota3 (Cass. Civ. Sez. II, 1037/95 ). E' ancora necessario distinguere tra un' impossibilità definitiva ed una temporanea: alla prima consegue la predetta liberazione del debitore, la seconda invece non vale già ad esonerare il soggetto passivo dall'adempiere, bensì ne giustifica il ritardo nella condotta adempiente.

Note

nota1

Presupposto perchè si possa parlare di impossibilità sopravvenuta è l'esistenza di una obbligazione eseguibile ed esigibile (cfr. Pellegrini, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948, p. 172; Di Prisco, I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1989, p. 356). Contra Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ., dir. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 448, il quale ritiene che è condizione sufficiente l'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante.
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nota2

Sulla nozione di "non imputabilità" non vi è concordia in dottrina. Alcuni autori (Osti, voce Impossibilità sopravveniente, in N.sso Dig.it., vol. VIII, 1962, p. 297; Mosco, voce Impossibilità sopravvenuta, in Enc.dir., vol. XX, 1970, p. 422) la individuano nella causa non colposa; altri (Cottino, L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, p. 206; Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 173) nella causa, qualunque sia, di cui il debitore non deve rispondere (in quanto, ad esempio, al medesimo non eziologicamente riconducibile). Sembra comunque non avere più seguito l'opinione (Perlingieri, op. cit., p. 460) secondo la quale il debitore resta obbligato qualora l'impossibilità sia dipesa da un fatto a lui proprio non estraneo, anche se non imputabile. In effetti la nozione di "non imputabilità" è semanticamente ambigua. La stessa può alludere alla estraneità causale dell'evento (l'impossibilità) rispetto alla condotta del soggetto obbligato ad ottenere un determinato risultato oppure alla riconducibilità dell'evento alla sfera soggettiva (dolo o colpa) dell'obbligato medesimo.
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nota3

Cottino, op. cit., p. 7; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 517.
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Bibliografia

  • COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore: problemi generali, Milano, 1955
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • MOSCO, Impossibilità sopravvenuta, Enc.dir., XX, 1970
  • OSTI, Impossibilità sopravveniente, N.sso Dig.it., VIIII, 1962
  • PELLEGRINI, Dei modi di estinzione diversi dall'adempimento, Firenze, Comm.cod.civ. di D'Amelio-Finzi, 1948
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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