Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.21287/2006. Il cosiddetto "outsourcing" può essere attuato mediante cessione di ramo di azienda o appalto di servizi.

Il fenomeno c.d. di "outsourcing" comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (c.d. core business). Ciò può fare, tra l'altro, sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda. La scelta tra le varie alternative è rimessa all'insidacabile valutazione dell'imprenditore, a norma dell'art. 41 Cost.. L'appalto di servizi e la cessione di ramo di azienda sono contratti con caratteri giuridici nettamente distinti e non confondibili. Per cessione di ramo azienda, agli effetti dell'art. 2112 c.c., si intende il trasferimento di un insieme di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. L'appalto di opere e servizi o di manutenzione ordinaria degli impianti all'interno dello stabilimento, consentita dall'art. 3 l. n.1369/1960, costituisce il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, il compimento all'interno di una azienda di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Con la cessione di un ramo di azienda si ha dunque il trasferimento di un segmento dell'organizzazione produttiva dotato di autonoma e persistente funzionalità. L'utilizzazione da parte del cedente dei prodotti e dei servizi del segmento ceduto formerà oggetto di distinto contratto con il cessionario. Con l'appalto di opere e di servizi, invece, il committente non dismette un segmento produttivo, ma si avvale dei prodotti e dei servizi, che gli necessitano, che gli sono forniti da altra impresa che li produce avvalendosi di una propria organizzazione imprenditoriale.

Commento

La pronunzia riprende, invero sotto il profilo di un inusuale punto di vista, il tema della distinzione tra appalto e vendita.
La differenza tra appalto di servizi e cessione di ramo di azienda costituisce infatti una specificazione dell'argomento, più tradizionalmente visitato sotto il profilo dell'oggetto consistente in un bene specifico e non già in un facere.

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