Cessione d'azienda. L'accertamento in via induttiva effettuato ai fini dell'imposta di registro vale anche per le imposte dirette sulle plusvalenze. (Cass. Civ., Sez. V, n. 5078 del 2 marzo 2011)

L'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro ed è onere probatorio del contribuente, anche con ricorso ad elementi indiziari, superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'eventualità della cessione di azienda costituisce l'occasione per estendere la portata dell'accertamento del maggior valore ai fini dell’imposta di registro anche all'ambito delle imposte dirette. L'asserto, conforme all'ordinanza della Cassazione 18705/2010, costituisce il presupposto della pronunzia che qui si annota. Va comunque rilevato come i principi che consentono di determinare il valore di un’azienda ceduta a titolo oneroso sono diversi a seconda dell’imposta da applicare. Per l’imposta di registro rileva il valore di mercato del bene, mentre per le imposte dirette, la plusvalenza è costituita dalla differenza realizzata tra il prezzo di cessione pattuito tra le parti e il costo non ammortizzato.

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