Cass. civile, sez. V del 2017 numero 11877 (12/05/2017)




La prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma apparente vincola l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l'imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati.

Nel caso in cui venga effettuata una cessione di tutte le quote societarie ci si trova di fronte a un caso di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda); ne deriva che è priva di rilievo la ricerca delle ragioni economiche giustificatrici dell’operazione in quanto, una volta riconosciuta la cessione, non è richiesta alcuna valutazione sull’esistenza o meno di tali ragioni.

L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La tassazione, quindi, sarà quella dell’atto di cessione di azienda.

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