Cessione d’azienda o cessione di singoli beni? conseguenze fiscali. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2248 del 30 gennaio 2018)

Ai fini dell'imposta di registro, va qualificata come cessione d'azienda il trasferimento contestuale al medesimo soggetto, anche se compiuto attraverso negozi formalmente distinti, di beni idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio dell'impresa; per contro, sarà soggetta ad IVA, e non all'imposta proporzionale di registro, la cessione di singoli beni, inidonei da soli a garantire l'attività produttiva dell'impresa.
Nell'alternativa tra cessione di singoli beni e cessione di beni strumentali complessivamente idonei all'esercizio dell'impresa, non si richiede, ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro, che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.

Commento

(di Daniele Minussi).
Mentre la cessione di singoli beni è soggetta ad IVA (che pertanto si recupera integralmente, compensandosi con l'IVA riscossa su quanto venduto), la cessione dell'azienda viene assoggettata ad imposta proporzionale di registro (che può essere considerata come semplice costo, detraibile dall'imponibile sui redditi). La differenza è notevole e spiega la rilevanza dell'argomento, periodicamente sottoposto all'attenzione dei Giudici.
Non conta, ai fini della qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda o cessione di singoli beni, l'unicità o la pluralità degli atti negoziali, bensì la finalità ultima della stessa. Neppure risulta decisivo, allo scopo di decidere circa la qualificazione dell'atto, che l'impresa sia attiva, essendo sufficiente la semplice potenzialità dei beni ad esser fruiti nell'ambito di un'organizzazione aziendale unitaria.

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