Cessione di fabbricato o cessione d’azienda? Conseguenze tributarie in riferimento alll’imposta di registro. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17785 del 19 luglio 2017)

Si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio dell'impresa ovvero quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di una impresa, anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività di impresa, né che la cessione comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie una società in nome collettivo alienava ad un'altra società di persone un fabbricato locato ad un'impresa individuale. Contestualmente veniva altresì ceduto, tra le stesse parti, un ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio al dettaglio di articoli sportivi e il tempo libero. La negoziazione veniva assoggettata ad Iva, mentre l'AE riteneva che la cessione, avendo in effetti ad oggetto un compendio aziendale (nel quale fosse ricompreso anche l'immobile) dovesse essere assoggettata ad imposta di registro proporzionale. Al di là della soluzione pratica adottata dalle parti, la S.C. rileva come non conti né la pluralità delle negoziazioni frazionate, ma l'elemento causale delle stesse. Ciò che rileva infatti è la valutazione della sostanza del contratto: se l'immobile oggetto di cessione non risulta funzionale all'attività d'impresa non può dirsi qualificato come "aziendale".

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