Cass. civile, sez. V del 2018 numero 9473 (18/04/2018)




Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile, nel caso di conferimenti immobiliari in società, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.

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