Imposte ipotecarie e catastali: base imponibile. Cessione di ramo di azienda e conferimenti immobiliari. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 9473 del 18 aprile 2018)

Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile, nel caso di conferimenti immobiliari in società, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia da conto della divergenza del metodo di calcolo della base imponibile tra imposta di registro da un lato, imposte ipotecarie e catastali dall'altro in tema di cessione di ramo d'azienda. Se infatti, con riferimento alla prima, viene ad essere assunta a base imponibile il valore netto del ramo d'azienda (comprendente il valore del cespite immobiliare, ma anche, a deconto, le passività aziendali), non altrettanto è a dirsi per quanto attiene per le seconde. Infatti lei poteste ipotecarie e catastali sonno dovute a fronte delle formalità che riguardano i singoli beni immobili. In senso conforme, si veda Cass. Civ., Sez. V, 15955/2014.

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