Cass. civile, sez. V del 2012 numero 23584 (20/12/2012)




In tema di imposta di registro, la scelta compiuta dal legislatore con l'art. 20 TUIR, che dispone che "l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", di privilegiare, nella contrapposizione fra la intrinseca natura e gli effetti giuridici e il titolo o la forma apparente di essi, il primo termine, unitariamente considerato, implica che gli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria.

In presenza di una cessione di beni e rapporti atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio d’impresa, si deve ravvisare una cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA.

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