Cessione d'azienda o dei singoli cespiti: elusione fiscale e riqualificazione del contratto o semplice verifica dell'effettiva consistenza dell'elemento causale? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 23584 del 20 dicembre 2012)

In tema di imposta di registro, la scelta compiuta dal legislatore con l'art. 20 TUIR, che dispone che "l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente", di privilegiare, nella contrapposizione fra la intrinseca natura e gli effetti giuridici e il titolo o la forma apparente di essi, il primo termine, unitariamente considerato, implica che gli stessi concetti privatistici sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria.
In presenza di una cessione di beni e rapporti atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio d’impresa, si deve ravvisare una cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non v'era bisogno di scomodare fenomeni come l'elusione fiscale e la riqualificazione contrattuale per giustificare la soluzione adottata dai Giudici: invero sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla nozione sostanziale di causa, dell'elemento causale inteso come corrispondenza tra tipo negoziale e concreta finalità comunemente perseguita dalle parti mediante il contratto perfezionato per poter attingere al risultato. E' precisamente questo il senso da attribuire al modo di disporre dell'art.20 del TUIR, con l'espressione "intrinseca natura e gli effetti giuridici (dell'atto)".

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