Vendita di abitazione avente caratteristiche di lusso soggetta ad IVA. Dichiarazione dell'acquirente della sussistenza delle condizioni agevolative "prima casa". Diniego del fisco e recupero delle imposte non pagate. Responsabilità del solo acquirente. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3844 del 26 febbraio 2016)
Nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata - usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa - all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, in luogo di quella ordinaria, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta va emesso direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, idonea a far sorgere un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota 2 bis, richiamato dal predetto n. 21, ed applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale, si tratti di imposta sul valore aggiunto o anche di imposta di registro.