Vendita della "prima casa" prima dei cinque anni e collocamento in CIG: non costituisce di per sè prova della forza maggiore. Decadenza dalle agevolazioni. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 678 del 12 gennaio 2017)
Perde il beneficio fiscale sulla prima casa il contribuente che invoca la cassa integrazione come causa di forza maggiore della vendita dell'immobile. Il collocamento in CIG temporanea non è un'esimente se il contribuente non riesce a dimostrare che a causa dei minori introiti non può sostenere il pagamento delle rate del mutuo.