Tribunale di Napoli, sez. VII, sentenza del 10 dicembre 2008. Recesso e durata della società superiore a quella ordinaria della vita umana.
L' assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità per entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere "esportata", neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale.