Trasferimento immobiliare tra coniugi in sede di separazione personale. Praticabilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 2525 del 1 febbraio 2018)

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nel caso di specie è soggetto a revocatoria ordinaria il trasferimento di un immobile dal marito alla moglie attuato in sede di separazione).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il peculiare aspetto causale del trasferimento immobiliare tra coniugi attuato in sede di separazione personale ai fini della sistemazione dei rapporti economici legati alla crisi coniugale non costituisce ostacolo alcuno all'accoglimento della domanda di revoca dell'atto ai sensi dell'art. 2901 cod.civ.. Qualificato comunque in chiave di onerosità l'atto di disposizione in parola, il requisito della partecipato fraudis del terzo (cioè il coniuge a favore del quale il trasferimento viene ad operare) può ben essere fondato sulla presunzione semplice costituita dallo stretto vincolo che rende non verosimile una situazione di ignoranza della situazione debitoria del disponente. Esattamente negli stessi termini, si veda Cass. Civ., Sez. VI-III, 1404/2016.

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