Riassunzione del processo mediante costituzione del chiamato. Accettazione tacita d'eredità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24378 del 2 settembre 2025)

In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all’eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all’eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell’accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all’eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).

Commento

(di Daniele Minussi)
Indipendentemente dalle vicende sostanziali del caso di specie (la situazione di possesso dei beni ereditari), ciò che conta è che il chiamato abbia agito in riassunzione dopo la morte dell'ereditando, così proseguendo il giudizio interrotto a causa della morte di costui. Una condotta certamente riconducibile al paradigma di cui all'art. 476 cod.civ., venendo in considerazione un comportamento che il soggetto agente non avrebbe diritto di attuare se non nella propria qualità di erede e che presuppone senza equivoco l'intento di assumerne la veste.

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