Preliminare di vendita: l’aliquota IVA in misura ridotta in sede di atti traslativo anche se la fatturazione è intervenuta con aliquota ordinaria antecedentemente alla dichiarazione per i benefici “prima casa”. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3132 dell’8 febbraio 2018)

Chi acquista un immobile come prima casa paga l'Iva agevolata anche se gli acconti sono stati fatturati dal costruttore ad aliquota ordinaria. La dichiarazione non contenuta nel preliminare può essere, infatti, effettuata con il contratto definitivo o prima della sentenza di esecuzione in forma specifica.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade se in sede di preliminare di vendita di un'abitazione non sono state invocate le agevolazioni "prima casa" e, conseguentemente, sono state emesse e pagate fatture di acconto contrassegnato da aliquota ordinaria quando in sede di compravendita tali agevolazioni vengano poi invocate? A parere della pronunzia che si commenta, risulta possibile fruire delle agevolazioni, per effetto "recuperando" anche la maggiore imposta pagata. Tutto questo anche in relazione all'eventuale pronunzia ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto definitivo rimasto privo di esecuzione.

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