Nullità dell'atto di donazione e possesso ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 9566 del 9 aprile 2024)

In tema di usucapione, l’atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l’interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all’usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell’informale donazione del fondo da parte dell’originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell’atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell’informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l’interversione nel possesso a favore del detentore).

Commento

(di Daniele Minussi)
La nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile (nella fattispecie una donazione, ma il principio è applicabile anche alla vendita: cfr., negli stessi termini, Cass. civile, sez. II 2019 n, 21726) non elimina il fatto che la situazione fattuale che si sia instaurata tra la res e chi ne abbia conseguito la disponibilità in esito all'atto possa essere qualificata come possessoria. Non si tratterebbe cioè di mera detenzione, ma di vero e proprio possesso, come tale idoneo a fondare un acquisto per usucapione abbreviata. Giova osservare come, a rigore, non possa comunque parlarsi di interversione del possesso, espressione che tecnicamente si addice, ai sensi dell'art. 1164 cod.civ., alla differente ipotesi di mutamento del titolo del possesso.

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