Perdita del possesso



Il possesso ha durata e si conserva fino al momento in cui v'è la possibilità concreta per il possessore di comportarsi in maniera corrispondente a quella consentita al titolare del diritto reale sulla cosa (cioè agire da proprietario, da usufruttuario, da titolare della servitù) nota1.

A questo scopo non risulta indispensabile che l'esercizio si concreti in una continuatività di atti: il possesso si presume continuo, a meno che non risulti provata univocamente una dismissione o l'instaurazione di un'incompatibile situazione possessoria altrui (Cass. Civ. Sez. II, 6349/81 ) nota2.

La perdita del possesso si realizza dunque in esito alla perdita o dell'elemento oggettivo (il corpus materiale) o dell'elemento soggettivo (l' animus rem sibi habendi ) relativamente alla cosa nota3. Es.: a Tizio viene sottratto da un ladro un prezioso mobile antico; Caio, già possessore e proprietario del bene ne aliena la proprietà a Sempronio rimanendovi nella mera detenzione come conduttore. L'esemplificazione effettuata, nella quale è evidente che il venir meno dell' animus è conseguente ad una condotta propria del possessore e manifestata esteriormente (per il tramite di un atto che evidentemente coinvolge anche il nuovo possessore) evidenzia la difficoltà di valutare altrimenti la cessazione dell'elemento soggettivo, che si sostanzia in una situazione psicologica in capo al possessore.

Difatti nel caso in cui la perdita dell' animus non dovesse essere esteriorizzata, sarebbe estremamente difficoltoso dar conto del venir meno del possessonota4.

Per quanto invece attiene all'elemento materiale (il corpus ), si ritiene che il possesso delle cose mobili vada perduto nel momento in cui esse escono permanentemente e stabilmente dalla sfera di disponibilità e di custodia del possessore: ciò non accadrebbe pertanto per la semplice dimenticanza momentanea. In tema di immobili si reputa invece che il mantenimento del possesso si abbia anche soltanto mediatamente, persistendo cioè anche soltanto l' animus : si pensi al proprietario che loca l'immobile. Tuttavia, nell'ipotesi di distruzione e successiva ricostruzione di un edificio è stato deciso che, pur potendosi conservare il possesso solo animo, verificandosi un mutamento della situazione oggettiva tale da impedire comunque anche la possibilità di compiere atti di esercizio del possesso, si verifica la perdita di esso (Cass. Civ. Sez. II, 1929/75 ). Se dunque è concepibile un possesso mediato (vale a dire solo animo, che prescinda cioè dalla disponibilità materiale) è comunque in tal caso indispensabile che il possessore possa, sol che lo voglia, ripristinare il contatto materiale con il bene (Cass. Civ. Sez.II, 9226/05 ).

Occorre distinguere la perdita del corpus dallo smarrimento della cosa. Quest'ultimo determina soltanto la temporanea paralisi del potere di fatto sulla res, ma non importa la perdita del possessonota5.

Ne segue che, qualora la cosa venga ritrovata e venga consegnata ai sensi dell'art. 927 cod.civ. al sindaco del luogo, in esito alla restituzione di essa all'avente diritto, viene ripristinato il potere di fatto che era rimasto quiescente a far tempo dallo smarrimento.

Se, al contrario, il ritrovatore dovesse tenere (illegittimamente) la cosa per sè, si determinerebbe la perdita del possesso dell'avente diritto, quale conseguenza dell'incompatibile situazione possessoria in capo al ritrovatore stesso.

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.361.
top1

nota2

V. Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.430.
top2

nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.387.
top3

nota4

La giurisprudenza contempla la possibilità che il venir meno del possesso possa avvenire anche attraversoun atto di rinuncia. Quest'ultima può desumersi da una manifestazione tacita di volontà, purchè non equivoca. Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14370/99 e Cass. Civ. Sez. II, 39/92 . In dottrina si veda p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.217.
top4

nota5

Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.757; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.176.
top5

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Perdita del possesso"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti