Colui che è qualificabile come detentore non può improvvisamente mutare opinione circa il proprio atteggiamento soggettivo relativo alla relazione materiale con la
res e ritenersi possessore
nota1 (es.: allo scopo di conseguire l'acquisto per usucapione:
Cass. Civ. Sez. II, 4931/2022).
E' ben possibile che la detenzione possa tramutarsi in possesso a causa di eventi che coinvolgono detentore e possessore, ciò che accade nell'ipotesi della
traditio brevi manu (ad esempio al conduttore di un appartamento viene alienata la proprietà o altro diritto reale quale l'usufrutto, così determinandosi l'assunzione da parte di costui della qualità di possessore senza che si abbia
traditio, solo mutando il titolo della relazione materiale con il bene).
Assai più problematica è l'eventualità in cui si produca tale mutamento indipendentemente dal consenso dell'avente diritto sulla res (vale a dire di colui che dovrebbe essere qualificato come possessore).
A questo proposito l'art. 1141 cod. civ. prevede che, se un soggetto ha iniziato ad avere la detenzione di una cosa, non può acquisirne il possesso fino al momento in cui il titolo non possa dirsi mutato per causa proveniente da un terzo, ovvero in forza di opposizione che egli abbia fatto nei confronti del possessore, dunque con l'esclusione di ogni cerebrale ed interna determinazione del detentore (Cass. Civ. Sez. I,
7090/97)
nota2. E' stato pertanto escluso che per il sol fatto della morte del detentore, seguita da una mera condotta degli eredi di costui, i quali si manifestavano
uti domini, gli stessi possano mutare il titolo della disponibilità materiale del bene da detenzione in possesso (Cass. Civ., Sez. II,
27432/2014, cfr, in tema di comodato, Cass. Civ., Sez. II,
25887/2018). Ancora è stato deciso che il convivente del possessore del bene debba essere qualificato come detentore qualificato e non come possessore, non giovando la situazione di disponibilità del bene ai fini dell'usucapione (
Cass. Civ. Sez. II, 26688/2020; Cass. Civ., Sez. II,
24479/2017). Ciò neppure quando sia intervenuto un provvedimento giudiziale di assegnazione in sede di separazione (
Cass. Civ. Sez. II, ord. 18028/2023).
Si parla, a proposito dell'ipotesi in cui invece il titolo muti, di
interversione del possesso (in senso ampio: si veda Cass. Civ., Sez. II,
21726/2019) anche se occorre avvertire che questa espressione viene propriamente adoperata dalla legge (art.
1164 cod. civ.) per descrivere la diversa fattispecie in cui si verifica il
mutamento del titolo del possesso (es.: da possesso corrispondente al diritto di usufrutto a quello corrispondente alla proprietà)
nota3.
La norma di cui all'art. 1141 cod. civ. in esame si riferisce invece al mutamento della detenzione in possesso, ove la relazione materiale è riconducibile solo al detentore qualificato e non a quello non qualificato, come nel caso di colui che si trovi in contatto con la
res occasionalmente (es.: a titolo di ospitalità o di servizio) (Cass. Civ. Sez. II,
2802/92).
- Relativamente al primo caso di cui alla norma citata, cioè al mutamento del titolo di esercizio del potere di fatto per causa proveniente da un terzo, si può ipotizzare che un soggetto, diverso da colui che fino a quel momento doveva considerarsi possessore, affermando di essere il reale proprietario del bene, trasferisca il proprio diritto al detentore. E' anche possibile prospettare eventualità più complesse: si pensi al caso di Tizio, proprietario del bene, che abbia locato a Caio un appartamento in relazione al quale si palesi successivamente esistente il diritto di usufrutto di un diverso soggetto. In questo caso se l'usufruttuario aliena in tutto o in parte il proprio diritto al conduttore, si verifica la situazione oggetto di disamina, pur senza che possa dirsi parallelamente sprovvisto di qualsiasi diritto nè qualificabile come non possessore il nudo proprietario. Quest'ultimo certamente non avrebbe potuto stipulare una locazione, essendo il proprio diritto nudo, vale a dire sprovvisto di ogni possibilità di fruizione durante l'esplicazione dell'usufrutto.
- Quanto all'opposizione del detentore, essa consiste nella comunicazione effettuata al proprietario, in qualunque modo nota4, sia mediante atto giudiziale o stragiudiziale, sia anche con altre modalità, comunque non equivoche, (Cass. Civ. Sez. II, 2599/97) dell'intento di continuare a tenere la cosa non più quale mero detentore, bensì per conto proprio (per esempio, Tizio rifiuta la restituzione di un autoveicolo allegando di esserne il proprietario) (Cass. Civ. Sez. II, 1802/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 2802/92). L'opposizione deve sempre essere ritenuta necessaria: si pensi al caso di decesso del comodante (Cass. Civ. Sez. II, 12505/93), ciò che non comporta l'automatico mutamento della detenzione in possesso in capo al comodatario che permanga nella materiale disponibilità della cosa nonostante la cessazione del comodato (perchè, ad esempio, abbia omesso di consegnare le chiavi: Cass. Civ. Sez. II, 5551/05). Così è stato deciso che il precarista, assegnatario di immobile in cooperativa, non possa usucapire, in quanto mero detentore, una parte dell'area comune in fatto occupata in difetto di un formale atto di opposizione verso l'ente (e non già nei confronti degli altri assegnatari: Cass. Civ. Sez. II, 16489/02). In definitiva occorre che l'intenzione del soggetto che intende sostituire all' animus detinendi l' animus possidendi sia inequivoca e diretta al precedente possessore, in modo da metterlo in condizione di accorgersi del mutamento e di potersi conseguentemente opporre (Cass. Civ. Sez, II, 8798/03). In forza di uno di questi eventi colui che anteriormente doveva essere qualificato come detentore privo del possesso, diviene possessore e chi doveva reputarsi possessore privo di detenzione (possessore mediato) cessa di essere tale nota5. Questa situazione può essere conforme al diritto (perchè ad esempio il possessore in effetti non era titolare del diritto reale o perché era titolare di un diritto reale che non consentiva di configurarsi come costitutore dell'altrui detenzione), oppure, al contrario, può qualificarsi come antigiuridica (condotta arbitraria del detentore). Con riferimento a quest'ultimo caso, la permanenza della situazione che segue all'opposizione del detentore potrebbe comunque determinare l'effetto di incardinare una tutela possessoria in capo al detentore, ovvero l'acquisizione del diritto per usucapione. E' per questo motivo che l'(antico) possessore può tutelarsi facendo valere il proprio diritto, ovvero difendendosi in via possessoria (con l'azione di spoglio o di manutenzione) nota6.
La legge non prende in considerazione l'eventualità, pur astrattamente prospettabile, del mutamento del possesso in detenzione, ciò che si verifica quando il possessore cessa di possedere ed inizia a detenere riconoscendo la derivazione della propria disponibilità della
res dal diritto altrui (es.: il proprietario del bene che alieni la proprietà di esso permanendo nella materiale disponibilità come conduttore).
Note
nota1
V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 131.
top1nota2
Si confrontino, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 214, e Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.389, il quale giustamente ricorda che " nemo sibi causam possessionis mutare potest ".
top2nota3
Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p. 359.
top3nota4
Sulla libertà di forma in relazione all'opposizione del detentore si veda p.es. Alvino, Interversione del possesso con particolare riguardo all'ipotesi dell'opposizione fatta contro il possessore, in Giust. civ., vol. I, 1971, pp. 480 e ss..
top4nota5
V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 760.
top5nota6
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 176.
top6Bibliografia
- ALVINO, Inversione del possesso con particolare riguardo all'ipotesi dell'opposizione fatta contro il possessore, Giust. civ., t. I, 1971
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006