Mutamento di destinazione d'uso dell'immobile acquistato con agevolazioni relative a mutuo "prima casa" e possibilità di un nuovo acquisto "agevolato". (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 22560 del 10 agosto 2021)

Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della prima casa, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata, condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà di altra "casa di abitazione" nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso. Ne consegue l’applicabilità dell’agevolazione nel caso di mutamento di destinazione dell’immobile pre-posseduto. Non è rilevante la pregressa fruizione del beneficio per l’acquisto del primo immobile poiché può essere comminata la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio di destinazione e revocati i benefici concessi con riferimento al precedente acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione viene a porre il suo suggello su una vicenda relativa ad un ricorso presentato contro un avviso di liquidazione con cui il Fisco aveva revocato le agevolazioni per un mutuo concesso per l’acquisto della prima casa ad un contribuente già in possesso di un'altro immobile acquistato, a suo tempo, beneficiando della medesima agevolazione e che poi era stato trasformato da abitazione ad ufficio.
Secondo la S.C. il mutamento di destinazione d’uso della prima casa che, come tale, fosse stata in precedenza acquistata fruendo delle agevolazioni nello stesso comune di residenza, non impedisce che il contribuente possa godere ancora una volta delle riferite agevolazioni "prima casa" sull’acquisto di un’ulteriore abitazione quando la prima avesse subito un mutamento di destinazione d'uso. Quello che conta infatti è unicamente il mero parametro oggettivo della classificazione catastale dell’immobile preposseduto al tempo del nuovo acquisto agevolato. Non importa nè la situazione soggettiva del contribuente o la concreta fruizione dell'immobile. Ciò che conta è il solo parametro oggettivo della classificazione catastale. Dunque il cambio di destinazione dell'immobile già acquistato come prima casa comprata anni prima. sia pure nello stesso comune del nuovo acquisto, permette di godere ancora una volta delle agevolazioni per l'acquisto di un’altra abitazione.

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