La semplice stipulazione di un contratto preliminare non permette il mantenimento dei benefici fiscali "prima casa" relativi alla abitazione già acquistata e successivamente venduta prima del quinquennio. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2613 del 10 febbraio 2016)
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, è tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per "acquisto", ai sensi dell'art. 1, nota II bis, comma IV, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita. La precisa formulazione della norma di legge consente, infatti, di concludere che non è possibile dare rilevanza alcuna a stati soggettivi o cause di forza maggiore che abbiano inciso sulla perdurante ricorrenza dei presupposti normativamente previsti, entro i termini fissati dalla legge, per il mantenimento del beneficio.