La realizzazione dell'evento condizionale tra obbligo di comportarsi secondo buona fede e portata oggettiva dell'accadimento rilevante sotto il profilo meramente effettuale. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 18464 del 4 settembre 2020)

La parte che si è obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie a realizzare le finalità economiche che l'altra parte si propone di ricavare dal congegno negoziale deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.
Chi si è obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione amministrativa deve pertanto compiere tutte le attività che da lui dipendono perché la P.A. sia posta in grado di provvedere positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la condizione sospensiva consiste nella previsione espressa in un atto di un avvenimento futuro ed incerto dal quale dipende la produzione degli effetti dell'atto stesso (ovvero di una singola clausola del medesimo). La condizione si qualifica altresì come "mista" ogniqualvolta la verificazione dell'evento dipenda per parte dal caso, per parte dalla volontà di una delle parti. Propriamente questo era il caso in esame nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C., nel quale gli effetti del contratto erano sottoposti alla condizione sospensiva consistente nel rilascio di autorizzazioni che l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare anche in relazione alla condotta tenuta dalla parte promittente alienante, che a tal proposito doveva considerarsi obbligata a porre in essere ogni azione funzionale a dar luogo a tale esito positivo. Questa è propriamente l'aspetto più delicato, la vera e propria "cerniera" tra due aspetti apparentemente incompatibili, cerniera peraltro sottolineata dal modo di disporre dell'art. 1359 cod.civ. (finzione di avveramento). La mancata realizzazione dell'evento dedotto sotto condizione (sospensiva) appartiene esclusivamente al mondo della genesi oggettiva del sinallagma oppure ha a che fare (anche) con il profilo funzionale di esso? Una risposta nel primo senso condurrebbe semplicemente alla constatazione dell'inefficacia ab origine del contratto, risolvendosi interamente in essa. Una più articolata considerazione del secondo aspetto invece non può non tradursi in una ben differente messa a fuoco del comportamento della parte tenuta a porre in essere una determinata condotta rilevante ai fini della realizzazione dell'evento. Essa pertanto dovrà essere reputata responsabile per inadempimento dell'obbligazione alla stessa facente capo e ricavabile alla luce dei principi di correttezza e buona fede (1175, 1375 cod.civ.) da ritenersi intrinsecamente contenuti nell'aspetto "volontario" della produzione dell'evento dedotto sotto condizione. Per un precedente, si veda Cass. civ., sez. II 2018/1887.

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