Atti di amministrazione nella fase di pendenza della condizione



La legge predispone una serie di strumenti atti a tutelare il titolare dell'aspettativa.

In primo luogo, ai sensi del I comma dell'art. 1356 cod.civ. colui che, in pendenza della condizione sospensiva abbia acquistato un diritto ha la possibilità di compiere atti conservativi. Parimenti, pur potendo l'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva esercitarlo sino al momento in cui si sia verificato l'evento, l'alienante ha comunque la facoltà di compiere atti conservativi. Risulta pertanto ammissibile per il titolare dell'aspettativa procedere ad atti quali ad esempio la richiesta di sequestro conservativo, l'apposizione di sigilli, l'azione surrogatoria (art. 2900 cod.civ. ) nota1 .

L'art. 1358 cod.civ. prescrive inoltre, a carico di chi si è obbligato (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 18450/05 ) ovvero ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva oppure ancora lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, un generico dovere di comportarsi secondo buona fede in modo da conservare integre le ragioni della controparte nota2 . La violazione di esso può condurre al risarcimento del danno, ovvero alla sanzione specifica di cui all'art. 1359 cod.civ. (Cass. Civ., 4118/84 ), norma che prevede un ulteriore strumento di tutela dell'aspettativa: la c.d. finzione di avveramento della condizione.

Note

nota1

Secondo Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.552 la possibilità, legislativamente prevista, di compiere atti conservativi conferma la rilevanza dell'aspettativa nascente dal contratto quale posizione giuridica autonoma.
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nota2

Questo generico rinvio alla buona fede altro non sarebbe se non un criterio elastico necessario per adeguare la risposta dell'ordinamento a situazioni di interesse originariamente indeterminate, ma suscettibili di realizzazione (cfr. Falzea, Gli standard valutativi e la loro applicazione, in Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, I, Milano, 1999, p.369): tra il momento iniziale di stipulazione e la realizzazione dell'interesse negoziale si garantirebbe la considerazione dinamica di situazioni fattuali che potrebbero pregiudicare gli interessi finali. La buona fede costituirebbe il necessario momento di raccordo per valutare il comportamento delle parti durante la pendenza (così Petrelli, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000, p.200).
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Bibliografia

  • FALZEA, Gli standard valutativi e la loro applicazione, Milano, Ricerche di teoria generale, 1999
  • PETRELLI, La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico, Milano, 2000

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