L'adempimento o pagamento (quando si riferisca ad un'obbligazione pecuniaria), consiste nella
esatta realizzazione della prestazione dovuta. Si parla a tal proposito di
esatto adempimento nota1 per descrivere la condotta del debitore idonea a soddisfare l'interesse del creditore, realizzando il programma di cui al rapporto obbligatorio e, conseguentemente, producendo l'effetto di estinguere l'obbligazione.
Occorre fare attenzione a non confondere il concetto di adempimento del debito con quello di
soddisfacimento del credito, che non costituisce necessariamente l'altro lato della medaglia. Come riferito, l'adempimento in senso tecnico consiste infatti
nell'esatta esecuzione da parte del debitore(sia dal punto di vista del dato cronologico, sia da quello attinente la qualità, la quantità dell'oggetto della prestazione)
della prestazione dedotta nell'obbligazione. Esso produce indubbiamente il soddisfacimento del credito, evento che, tuttavia, può anche costituire il risultato di ulteriori diversi accadimenti: si pensi, ad esempio, all'adempimento del terzo (art.
1180 cod. civ. ).
Gli aspetti del fenomeno dell'adempimento da sottoporre a disamina sono molteplici. Viene anzitutto in considerazione la disputata
natura giuridica di esso: a fronte dell'opinione che fa riferimento al concetto di
atto dovuto nota2, vi è all'opposto chi ritiene che si tratti di una condotta nella quale rilevi la volontà del debitore, tanto da consentirne la qualificazione in chiave di
atto negoziale nota3.
Vengono inoltre in esame le
modalità oggettive dell'adempimento, per tali intendendosi le regole che disciplinano in concreto l'esecuzione della prestazione in dipendenza dell'oggetto di essa (cose generiche o specifiche, cose diverse rispetto a quelle originariamente convenute ovvero di cui il debitore non aveva la disponibilità). Particolare importanza va annessa a due regole legali che potrebbero essere definibili come cornice generale entro la quale ambientare l'intera tematica in esame: il principio di
correttezza e buona fede (art.
1175 cod. civ. ) e la regola dell'
utilizzo da parte del debitore della diligenza del buon padre di famiglia (art.
1176 cod. civ. ).
Una volta esaminate le modalità di carattere oggettivo dell'adempimento, occorrerà sottoporre a verifica le
coordinate spazio-temporali di esso: aspetti questi che rivestono particolare importanza ai fini della valutazione della regolarità dell'esecuzione della prestazione e, correlativamente, dell'eventuale condotta inadempiente.
Infine dovrà essere preso in considerazione
l'aspetto soggettivo relativo alla figura del debitore, del creditore e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel fenomeno in esame.
Note
nota1
Sulla relativa nozione la dottrina è concorde: vedi Bianca,
Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 268.
top1nota
top1 nota2
Nicolò,
L'adempimento, in Raccolta di scritti, vol.II, Milano, 1980, p. 1289.
top2nota3
Andreoli,
Contributo alla teoria dell'adempimento, Padova, 1937, pp. 61 e ss.; Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol. I, Milano, 1984, pp. 29 e ss.
top3Bibliografia
- ANDREOLI, Contributo alla teoria dell'adempimento, Padova, 1937
- NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984
- NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980