L. 8 luglio 2005, n. 137. Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.

L. 8 luglio 2005, n. 137. Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere.
(G. U. n. 166 del 19-07-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1
1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».

Commento

La novella aggiorna il testo dell'art. 463 cod.civ., norma che prevede le singole ipotesi di indegnità a succedere. Da segnalare l'introduzione della nuova fattispecie di cui al n.3 bis, che contempla il caso del genitore nei confronti del quale sia stata pronunziata la decadenza dalla potestà genitoriale e che successivamente non sia stato reintegrato nella stessa nel tempo precedente l'apertura della successione. E' infatti parso iniquo che il genitore che si sia comportato in maniera così pregiudizievole per il figlio possa prendere eventualmente beneficio dalla successione di costui.

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