La
legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" ha introdotto nel nostro ordinamento un istituto del tutto nuovo. Si tratta della
sospensione dalla successione, una sorta di condizione anticipatrice dell'indegnità.
Ai sensi del novellamente introdotto art.
463-bis cod. civ., "
sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento."
Dunque tali soggetti, anche prima dell'eventuale pronunzia volta ad impedire che abbia luogo a loro favore la delazione ereditaria, non rivestono neppure la qualifica di chiamati, dovendo per l'appunto la delazione a loro favore intendersi "sospesa". Prosegue la norma in questione evocando la giacenza ereditaria.
Infatti "In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo
528."
Ci si può interrogare se il riferimento all'istituto della curatela dell'eredità giacente postuli o meno la ricorrenza delle condizioni dalla legge previste per l'instaurazione della stessa: sembrerebbe tuttavia più adeguato pensare che si sia voluto semplicemente individuare un soggetto adeguato ed una normativa di riferimento per sovvenire alle esigenze conseguenti all'assenza di un chiamato che possa porre in essere le azioni a tutela dei beni ereditari (cfr. art.
460 cod. civ.).
Che si tratti di un istituto anticipatore delle conseguenze dell'indegnità ne è prova il prosieguo dell'art.
463-bis cod. civ., il quale prevede che "
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice." Vengono introdotte nuove ipotesi di indegnità? Sembrerebbe adeguata una risposta negativa, anche se va notato come il riferimento al coniuge sia completato con quello del coniuge legalmente separato o dell’altra parte dell’unione civile. Analogamente si può concludere per quanto attiene al riferimento alla parentela collaterale contenuto nell'ultima parte della norma in esame.
"
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo".