Natura giuridica dell'indegnità, operatività della delazione ereditaria



Non v'è accordo tra gli interpreti circa la natura giuridica e le conseguenze scaturenti dall'indegnità. Il nodo è costituito dall'efficienza della pronunzia con la quale viene dichiarata l'indegnità, sul presupposto della riconosciuta sussistenza di una delle situazioni di cui all'art.463 cod. civ. in cui chi ha posto in essere determinate condotte nei confronti del disponente viene escluso dalla successione. Il fenomeno può essere costruito secondo due modalità alternative l'una rispetto all'altra:

  • chi ritiene che il termine "è escluso", di cui alla norma citata, significhi immediata eliminazione del soggetto dal novero dei beneficiari dell'attribuzione, riconduce la figura nell'ambito dell'incapacità giuridica nota1. Si tratterebbe di una vera e propria incapacità a succedere, che precluderebbe al chiamato per legge o per testamento di acquisire l'eredità. Nè, in senso contrario, varrebbe l'affermazione secondo la quale l'indegno potest capere, sed non potest retinere, dal momento che l'eredità viene ulteriormente devoluta secondo le regole della rappresentazione e della delazione in subordine, non spettando agli eredi dell'indegno. Logica conseguenza di questa impostazione sarebbe la legittimazione allargata (anche ex officio) relativamente all'azione intesa a far valere l'indegnità. Giova osservare come, tuttavia, in giurisprudenza è stato accolto il principio opposto (Cass. Civ. Sez. III, 6859/93 ). Altrettanto si dovrebbe riferire circa la natura dichiarativa della pronunzia, meramente ricognitiva della causa di incapacità, già peraltro operante anche nel tempo che precede la sentenza.
  • Se, diversamente rispetto a quanto prospettato sub a), si tiene fede all'antica regola, richiamata anche nella Relazione al Codice civile, secondo la quale l'indegno potest capere sed non potest retinere, costui sarà assoggettato agli effetti di un'azione di impugnativa di tipo costitutivo, intesa ad eliminare la delazione ereditaria che comunque si verifica. Ne deriva che, nel tempo che precede la sentenza, l'indegno avrà la possibilità di esercitare i poteri di cui all'art. 460 cod. civ. ed assumerà la qualità ereditaria in esito all'accettazione nota2. Secondo questa teorica, maggiormente seguita, l'indegnità non deve essere intesa come una causa d'incapacità, ma come una causa di esclusione dalla successione, come d'altronde testualmente ritraibile dal tenore letterale dell'art. 463 cod. civ.. Essa pertanto deve essere dichiarata con pronunzia costitutiva su impulso dell'interessato, ancorchè operi di diritto (Cass. Civ. Sez. II, 5402/09). E'stato altresì osservato come le norma sia collocata in un capo autonomo rispetto a quello che tratta dell'incapacità di succedere, seguendo una impostazione differente rispetto a quella del previgente codice civile del 1865 nota3. Giova rilevare come, ai sensi del III comma dell'art. 480 cod. civ. , il termine prescrizionale decennale per accettare l'eredità non corra per i chiamati in subordine quando, come accade nel caso in cui l'indegno abbia accettato e successivamente sia stata proclamata la di lui esclusione dalla successione, "vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario sia venuto meno". Se il detto termine non corre, è segno che la delazione in favore dei chiamati ulteriori non è operativa. Tale inefficacia non può che dipendere dall'efficacia della delazione in favore dell'indegno.
  • E' stata da ultimo prospettata una differente teorica che distingue le ipotesi di indegnità a seconda che la causa di indegnità si verifichi nel tempo che precede o in quello successivo all'accettazione da parte dell'indegno (in quest'ultima ipotesi qualificabile come "futuro" indegno) nota4. Si pensi ai casi di cui ai nn. 5 e 6 di cui all'art. 463 cod. civ. . Vengono in esame condotte (soppressione o celamento della scheda testamentaria, formazione o consapevole utilizzo di un testamento falso) che ben possono essere anche successive all'apertura della successione e financo all'accettazione dell'eredità da parte del chiamato che, in tal senso, diviene indegno ex post. E' proprio sulla scorta di una siffatta distinzione che l'efficienza dell'indegnità è stata descritta come duplice. Quand'essa risalisse a condotte precedenti l'accettazione dell'indegno, ne scaturirebbe l'esclusione ipso jure dell'indegno dalla successione. Proprio questa sarebbe, più in particolare, l'efficienza della pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 cod. civ., successivamente non reintegrata, di cui al n. 3 bis dell'art. 463 cod. civ. come modificato dalla Legge 137/05 . Nel caso in cui, invece, l'indegnità discendesse da comportamenti successivi all'acquisto dell'eredità si determinerebbe l'eliminazione di una delazione comunque già verificatasi. Il corollario di questa teorica è costituito dalla configurazione della pronunzia sull'indegnità. Nella prima ipotesi si tratterebbe di una sentenza dichiarativa che segue ad una domanda giudiziale di mero accertamento proponibile da qualsiasi interessato, nella seconda verrebbe in esame un'azione di petizione d'eredità (come tale imprescrittibile) per il cui tramite soltanto il chiamato in subordine farebbe valere la propria qualità di erede nota5.

Note

nota1

Cfr. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 91; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 117, a giudizio del quale l'indegnità si configurerebbe come una incapacità relativa, dal momento che non esclude la possibilità in astratto a succedere, ma impedisce solo la successione nei confronti di un determinato soggetto.
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nota2

Si vedano tra gli altri Coviello , Diritto successorio, Bari, 1962, p. 167; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 72; Azzariti-Martinez, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 34.
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nota3

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 125. Non particolarmente concludente appare invece l'osservazione secondo la quale, a differenza dell'indegnità (che è tale in rapporto ad un determinato de cuius), l'incapacità di succedere, ipotesi di incapacità giuridica speciale, sarebbe tale nei confronti di chiunque, impedendo la successione in relazione ad ogni ereditando (in questo senso Ferri, Successioni in generale (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.162). Si pensi alle situazioni scaturenti dagli artt. 596 , 597 , 598 cod. civ., sicuramente ipotesi di incapacità giuridica che, stante la peculiare limitazione soggettiva, devono essere qualificate come relative, cioè tali soltanto in relazione ad un determinato soggetto. Semmai è più concludente l'argomento per cui all'indegnità si potrebbe porre rimedio con la riabilitazione, mentre i casi di incapacità giuridica speciale relativa sarebbero irrimediabili (Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 1136).
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nota4

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, pp. 127 e 128.
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nota5

Grosso-Burdese, op. cit., pp. 128 e 129. Questa impostazione si differenzia pertanto da quella tradizionale, che fa discendere dalla considerazione dell'indegnità in chiave di causa di esclusione dalla successione la qualificazione della relativa pronunzia come costitutiva e soggetta a termine prescrizionale.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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