Revocazione delle donazioni per ingratitudine



Gli artt. 801 e 802 cod.civ. disciplinano la revocazione della donazione per ingratitudine nota1. Al riguardo la prima tra le citate disposizioni precisa che la relativa domanda può essere proposta soltanto in alcune ipotesi tassative. Vengono in considerazione le condotte del donatario di cui ai numeri 1,2 e 3 dell'art. 463 cod.civ.: omicidio o tentato omicidio dell'ereditando o del di lui coniuge, di un discendente o un ascendente (sempre che non ricorra il caso fortuito o la forza maggiore o una delle cause che escludono la punibilità); un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; l'aver denunziato calunniosamente una delle dette persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni nota2. A questa casistica l'art. 801 cod.civ. aggiunge l'ulteriore condotta consistente nell'aver gravemente ingiuriato il donante o nell'aver dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui ovvero, infine, il rifiuto indebito alla corresponsione degli alimenti dovutigli.

Come appare chiaro, la nozione di ingratitudine possiede una connotazione tecnica e in parte coincide con quei casi che l'art.463 cod.civ. annovera tra le situazioni dalle quali scaturisce l'indegnità a succedere nota3. Per quanto invece attiene all'"ingiuria grave", l'espressione appare differente rispetto alla nozione giuridica che si ritrae dalla mera lettura delle norme che sanzionano i reati di ingiuria e di diffamazione. La S.C. ha avuto modo al riguardo di riferirne in chiave di "un'azione consapevole e volontaria del donatario direttamente volta contro il patrimonio morale del donante, risolvendosi in una manifestazione di perversa animosità verso il donante idonea a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità" (Cass. Civ. Sez. II, 10614/90; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 8445/90). In concreto si può trattare non soltanto nel proferimento reiterato e costante di espressioni ingiuriose (Cass. Civ. Sez. II, ord. 13544/2022), ma anche di condotte materiali quali la sottrazione fraudolenta dei frutti di beni donati quando il donante se ne sia riservato l'usufrutto; nell'adulterio (Cass. Civ. Sez. II, 6208/93; Cass. Civ. Sez. II, 5410/89) anche se l'aver intrecciato una nuova relazione può non costituire di per sè causa di revocazione quando le modalità non siano di per sè ingiuriose (Cass. Civ. Sez. II, 2003/87) nota4. Occorre, in pratica, che la condotta ingiuriosa del donatario abbia creato una situazione di riprovazione sociale (Cass. Civ., Sez.II, 23545/11), concretandosi in una perversa animosità (Appello di Catania, 74 del 31 gennaio 2020). Al contrario non rilevano le critiche e le opinioni dissenzienti (Tribunale di Roma, Sez. III, 21224 del 22 ottobre 2015).

Pure il fatto di aver arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante non corrisponde ad una precisa fattispecie, dovendo essere ambientata in relazione alle condizioni economiche del donante ed all'attitudine della condotta del donatario a recare un concreto ed effettivo pregiudizio (non già una situazione di semplice pericolo che non sia sfociato in un danno effettivo) nota5.

Infine la revocazione può essere domandata nell'ipotesi di indebito rifiuto del donatario ad erogare al donante gli alimenti che gli siano dovuti in forza dei vincoli parentali o adottivi (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 25248/13, che sottolinea l'indispensabilità della sussistenza dello stato di bisogno del donante, nella specie escluso per il fatto della percezione di una pensione adeguata; in tal senso si veda anche Appello di L’Aquila, 5 ottobre 2013) , non già in caso di violazione dell'obbligo alimentare scaturente dalla donazione stessa. Infatti l'ultima parte dell'art. 801 cod.civ. richiama espressamente soltanto gli artt. 433 e 436 cod.civ. e non gli artt. 437 e 438 cod.civ.. Ulteriori condotte non rileverebbero ai fini della revocazione. Così è stato deciso che il rifiuto opposto dal donatario di acconsentire alla richiesta del donante di porre in vendita l'immobile oggetto della liberalità non integri l'ipotesi in esame (Cass. Civ. Sez. II, 5333/04).

Note

nota1

E' pacifico che il donatario non abbia alcun dovere giuridico positivo di gratitudine nei confronti del donante, in quanto la gratitudine è un concetto morale che non assurge a dovere giuridico. Fondamento della norma è semmai la volontà del legislatore di sanzionare il compimento di atti considerati riprovevoli dalla coscienza morale, alla quale ripugna altresì ammettere che il responsabile di siffatti atti possa conservare il beneficio della liberalità: Biondi, voce Donazione, in N.mo Dig.it., p.1055.
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nota2

In questo caso tuttavia, a differenza dell'ipotesi di omicidio, perché possa operare la revocazione è necessario che il reato di calunnia sia stato accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato: così Torrente, La donazione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.561.
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nota3

E' evidente però che il parallelismo tra revocazione per ingratitudine e indegnità a succedere non va oltre alla identità di fatti diretti a ledere la integrità fisica o morale del donante o testatore: ai fini della revoca per ingratitudine non possono infatti assumere rilevanza gli attentati alla libertà testamentaria di cui ai numeri 4,5 e 6 dell'art.463 cod.civ. (Torrente, op.cit., p.559).
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nota4

Occorre dunque, accanto al dolo del donatario, valutare la gravità della ingiuria (che non esige uno stato psicologico permanente o protratto nel tempo) in relazione alle concrete circostanze sociali ed ambientali delle parti: Carnevali, Le donazioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.525.In giurisprudenza è stato sottolineato come la gravità dell'ingiuria debba essere dedotta dall'evidenza di "un durevole sentimento di disistima" non desumibile da singoli episodi negativamente qualificabili (Cass. Civ. Sez. II, 17188/08).
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nota5

Bisogna precisare che in queste fattispecie soggetto passivo della lesione patrimoniale è esclusivamente il donante. Occorre poi che il pregiudizio sia obiettivamente grave e che esso non costituisca la conseguenza di un comportamento meramente colposo del donatario, in quanto si richiede il dolo di costui, cioè la consapevolezza, la previsione e la volizione dell'evento (Torrente, op.cit., p.564).
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Bibliografia

  • BIONDI, voce Donazione (dir. romano e dir. civile), Torino, N.mo Dig. it., VI, 1975
  • CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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