Chiamati all'eredità in subordine o
chiamati ulteriori sono quei soggetti ai quali l'eredità viene messa a disposizione (per legge o secondo le volontà testamentarie) nell'eventualità in cui i primi chiamati non possano (perchè premorti o indegni) o non vogliano (perchè rinunzianti) accettarla nota1. Si pensi all'esempio di Tizio che, morendo, lascia erede il fratello Caio il quale rinunzia all'eredità, la quale così si devolve al cugino Sempronio, successibile
ex lege, la cui chiamata è subordinata, in quanto parente di grado più remoto, al venir meno della delazione del parente più prossimo. Ancora si pensi all'erede istituito Primo che viene dichiarato indegno ed alla conseguente delazione in favore del delato in via subordinata. Si tratta, come è evidente, sempre dei chiamati per legge per il caso in cui i primi chiamati, siano essi eredi testamentari o legittimi, non possano o non vogliano accettare l'eredità. Infatti, il sostituito nella sostituzione ordinaria, il quale ben potrebbe essere qualificato dal punto di vista logico come chiamato in subordine, deve in effetti essere considerato come erede sotto condizione sospensiva, in relazione al quale rinviene applicazione il II comma dell'art.
480 cod.civ., che espressamente dispone che il termine prescrizionale per compiere l'accettazione corra a far tempo dal giorno in cui si verifica l'evento
nota2.
Chiarito in questo modo il concetto, appare evidente come
il chiamato in subordine non possa dirsi ancora titolare di una delazione attuale, la quale piuttosto ha modo di esplicarsi in favore dei primi chiamati. Non spettano dunque al primo alcuno dei poteri di cui all'
art.460 cod.civ. , non potendo considerarsi "chiamato" in senso tecnico.
E' possibile per il chiamato in subordine porre in essere validamente un atto di accettazione? Per coerenza con quanto sostenuto circa il difetto di una delazione attuale la risposta dovrebbe essere negativa
nota3 . In giurisprudenza, tuttavia, si è fatta strada una differente impostazione teorica:
è stato così affermato, sia pure soltanto in relazione alla successione ab intestato, che abbia luogo una delazione simultanea in favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori nota4. Ne discenderebbe per quest'ultimi la praticabilità immediata di un'accettazione (tanto espressa, quanto tacita), sia pure con efficacia subordinata al venir meno, per rinuncia o prescrizione, del diritto dei primi chiamati (Cass. Civ. Sez. II,
8737/93 ; Cass. Civ. Sez. II,
9286/00 ). Il principio è stato addirittura reputato estensibile alle ipotesi disciplinate dal previgente art. 943 cod.civ. del
1865 (Cass. Civ. Sez. II,
7073/95). Si è così giunti ad ipotizzare, coerentemente con siffatta impostazione, l'indispensabilità, per il chiamato in subordine che si trovasse nel possesso di beni ereditari (art.
485 cod.civ.), di procedere con la procedura inventariale quando intendesse giovarsi del relativo beneficio (Cass. Civ., Sez. II,
5152/12).
Il vero nodo concettuale della categoria "chiamati in subordine" è d'altronde costituito dalla decorrenza, anche per i medesimi, del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 480 cod.civ.
entro il quale compiere l'accettazione dell'eredità. E' in effetti difficile spiegare perchè detto termine corra anche per i chiamati ulteriori in relazione ai quali la delazione non può essere considerata come attuale. Il tema sarà affrontato in modo specifico in sede di analisi della citata norma, ove si darà conto anche del modo di disporre del III comma che, al contrario, dispone che il termine di prescrizione non corre quando vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e, successivamente, il loro acquisto ereditario sia venuto meno.
Note
nota1
Si noti come gli artt.
522 e
523 cod.civ. si esprimono, con riferimento alla sola ipotesi della rinunzia, con evidente simmetria, ciascuno in relazione all'autonomo titolo della vocazione (la legge ovvero il testamento). A mente della prima disposizione, "nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo
571.
Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse". La seconda norma prescrive che, "nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo
674,
ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677". Secondo Grosso- Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.167 non si potrebbe parlare di chiamata in subordine nè per coloro che venissero alla successione per l'ipotesi di mancata nascita del concepito o del
concepturus, nè per colui che profitterebbe della mancata produzione dell'evento dedotto sotto condizione sospensiva. In queste ipotesi, infatti, si avrebbero "due concorrenti aspettative di delazione" ( Contra, Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, vol.II, Napoli, 1962, p.116 per il quale sarebbe più corretta la configurazione delle figure in esame nella categoria dei chiamati ulteriori). Neppure rientrerebbe nella categoria il sostituito nella sostituzione fedecommissaria, in relazione al quale si dovrebbe piuttosto parlare di delazione successiva (Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.41).
top1 nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.71.
top2 nota3
Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p.94; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.251; Saporito, L'accettazione di eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.194.
top3 nota4
Si tratta di una posizione seguita anche da parte della dottrina: cfr. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni(Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.221; Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, vol.II, 2002, p.277.
top4 Bibliografia
- BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
- CARIOTA-FERRARA, Le successioni per causa di morte, Napoli, II, 1962
- FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
- SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994