Delazione ed istituzione sotto condizione sospensiva



E' possibile riferire di un'immediata delazione in favore di chi sia nominato erede sotto condizione sospensiva? La risposta al quesito si palesa non così agevole come potrebbe sembrare. In senso negativo si rammenta che, ai sensi del II comma dell'art.480 cod.civ. , per colui che viene istituito sotto condizione il termine prescrizionale decennale entro il quale compiere l'accettazione corre da quando si verifica l'evento. Ciò dovrebbe importare l'impossibilità di porre validamente in essere un atto di accettazione a cagione dell'inattualità della delazione nota1.

In senso contrario è stato rilevato che la subitanea operatività della delazione sarebbe piuttosto testimoniata dal modo di disporre dell'art. 139 disp. att. cod.civ. nota2. La norma, nel prescrivere che i diritti scaturenti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva possono essere trasmessi, proverebbe che la delazione in favore dell'erede istituito sub condicione è immediata. Soltanto così si giustificherebbe il funzionamento della trasmissione della delazione, che non sarebbe precluso dal meccanismo condizionale. A queste notazioni si può ribattere osservando come la trasmissione abbia in tal caso ad oggetto non già una delazione attuale, bensì una mera aspettativa di delazione nota3. In buona sostanza come l'istituito sotto condizione sospensiva non può efficacemente accettare l'eredità nel tempo che precede la verificazione dell'evento, così l'erede di costui (che sia evidentemente venuto meno prima che si sia verificato l'evento e prima di aver accettato) non ha la possibilità di porre in essere un atto di accettazione, non vantando a proprio favore una delazione attuale. Si aggiunga che, come dispone l'art. 642 cod.civ., l'amministrazione dei beni ereditari durante la fase della pendenza della condizione è affidata ai sostituiti ordinari, ai coeredi con diritto di accrescimento, agli eredi ex lege e non all'erede istituito sotto condizione, il quale dunque non vanta i poteri di cui all'art.460 cod.civ. .

Va comunque rimarcato che, stante il principio della retroattività della condizione, una volta che l'evento si sia verificato, l'istituito sotto condizione che ponga in essere l'accettazione (o, il che è equivalente, gli aventi causa da costui jure trasmissionis che si comportino analogamente) dovrà essere considerato erede fin dal momento in cui si è aperta la successione, ciò che importa non irrilevanti conseguenze in relazione alle pattuizioni eventualmente intercorse prima della verificazione dell'evento, tra detto istituito sub condicione (o i trasmissari aventi causa da costui) e terzi, pattuizioni aventi ad oggetto diritti ereditari nota4.

Rimane da chiedersi che cosa ne sia di un atto di accettazione posto in essere dall'istituito sotto condizione sospensiva nella fase di pendenza. L'interrogativo non è ozioso: ipotizzando che l'evento si verifichi si potrebbe sostenere, una volta decorso da tale momento il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 480 cod.civ., che l'istituito ha già conseguito la qualità di erede. A tanto gioverebbe infatti l'accettazione, pur perfezionata nel tempo che precede la verificazione dell'evento (e non reiterata successivamente). Ad una siffatta conclusione non è ostativa l'inattualità della delazione nel tempo che va dall'apertura della successione a quello in cui siasi prodotta la condizione. Non si vede infatti perchè la manifestazione di volontà dell'istituito sotto condizione (del tutto inefficace nella prima fase) non possa venire ad assumere la propria valenza una volta divenuta operativa la delazione a di lui favore nota5.

Note

nota1

In questo senso il prevalente parere degli interpreti: Cariota-Ferrara, Successioni per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1985, p.77; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.165; Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1973, p.475; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, vol.I, 1968, Milano, p.315.
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nota2

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.55; Ferri, Successioni in generale (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.145.
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nota3

Grosso-Burdese, op.cit., p.72.
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nota4

E' stato infatti deciso che la contrattazione intercorsa prima dell'avveramento della condizione tra gli aventi causa jure trasmissionis dell'istituito ex lege ed un terzo non integra gli estremi del patto successorio, come tale vietato (Cass. Civ. Sez.II, 2737/75 ; contra Cass. Civ. Sez. II, 476/56 ).
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nota5

In senso contrario si registra l'opinione di quanti ritengono che l'inattualità della delazione implicherebbe che l'eventuale atto di accettazione posto in essere prima dell'avverarsi della condizione dovrebbe considerarsi privo di efficacia, tanto nella fase di pendenza, quanto successivamente al verificarsi dell'evento condizionale: così Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 2002, p.71.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARIOTA-FERRARA, Successioni per causa di morte.Parte generale, Napoli, 1985
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • RESCIGNO, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1973

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