Varie forme di delazione ereditaria



Come altrove è stato messo a fuoco, con il termine delazione si allude al fenomeno dell'offerta ad un soggetto (sia essa a titolo universale, sia a titolo particolare) dei diritti provenienti da una successione a causa di morte. Ciò premesso, è il caso di osservare come la delazione si atteggi variamente in dipendenza delle fattispecie concrete. Si pensi all'istituzione di nascituri, tanto nell'ipotesi in cui essi siano concepiti, quanto nel caso in cui il concepimento non sia ancora intervenuto: evidente appare come la delazione non sia attuale, dovendo essere in un certo senso assimilata a quella del soggetto istituito sotto condizione sospensiva (delazione condizionale) nota1. Analoga è la posizione del sostituito nella sostituzione ordinaria, la cui delazione non può che essere differita al momento in cui verrà meno la chiamata in favore del soggetto istituito. Non altrettanto si potrebbe dire per i chiamati in ordine successivo nell'ambito della successione ab intestato, rispetto ai quali è stata delineata una delazione simultanea rispetto a quella riguardante i primi chiamati (Cass. Civ. Sez.II, 9286/00 ).

La delazione può invece essere definita come successiva quando la chiamata segua analogo ordine, ciò che è dato di poter osservare nella sostituzione fedecommissaria (art.692 cod.civ.), nella quale l'istituito è gravato di un vincolo di conservazione finalizzato alla restituzione del bene al sostituito, venendo costui alla successione in esito al venir meno dell'istituito (art.696 cod.civ. ). In questa ipotesi si può dire immediatamente operativa la delazione dell'istituito, mentre quella del sostituito è, come detto, successiva alla morte del primonota2 .

La delazione viene inoltre qualificata indiretta nell'ipotesi della rappresentazione, quando cioè un soggetto viene alla successione in vece di un altro, che non può o non vuole accettare (art.467 cod.civ.). Il rappresentante può essere qualificato come primo chiamato (con ciò che ne segue quanto a spettanza dei poteri di cui all'art. 460 cod.civ.) o anche come chiamato ulteriore: ciò dipende dalla natura della concreta ipotesi dalla quale la rappresentazione discende. Se in caso di premorienza e di assenza dell'erede nominato il rappresentante può definirsi come immediatamente delato, non altrettanto si può concludere quando egli venga alla successione in esito alla rinunzia, alla dichiarazione di indegnità, alla intervenuta decadenza dal diritto di accettare (cfr. art. 481 cod.civ.) del rappresentato nota3 .

Infine si parla di delazione solidale quando essa riguarda più soggetti potenzialmente per l'intero, come accade nelle ipotesi in cui si dà accrescimento tra coeredi o collegatari tra i quali non già si ha successione dell'uno rispetto all'altro, bensì automatica espansione quantitativa di un diritto che, a cagione del suo modo di essere, è dotato di tale forza espansiva. Avendo luogo l'accrescimento, la delazione può dirsi dunque immediatamente operante a favore di tutti i chiamati, ciascuno dei quali potrà attivarsi avvalendosi dei poteri di cui all'art.460 cod.civ. nel tempo che precede l'accettazione. Questione non irrilevante è verificare l'esito dell'eventuale accettazione di alcuni soltanto tra i coeredi, discutendosi della praticabilità di fare riferimento all'istituto dell'eredità giacente, sia pure per una parte soltanto dell'eredità nota4 .

Assoggetteremo a distinta disamina i vari casi in cui l'operatività della delazione ereditaria pone questioni peculiari, come accade nell'ipotesi di indegnità, di istituzione sotto condizione sospensiva, di nascituri, di chiamati in subordine in generale.

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Note

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Situazione dalla quale si è dedotta la possibilità per i chiamati ulteriori di porre in essere un'efficace accettazione dell'eredità (Grosso-Burdese, La divisione. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.103).
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nota2

Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.550.
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nota3

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.41.
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nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.449.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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