Revocazione per ingratitudine (legittimazione e termini)



Prevede l'art. 802 cod.civ. che la domanda di revocazione per causa d'ingratitudine debba essere proposta dal donante o dai di lui eredi, avverso il donatario o gli eredi di quest'ultimo, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Il II comma della disposizione assume il caso in cui il donatario si sia reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o abbia dolosamente impedito al donante stesso di revocare la donazione. In questa ipotesi il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Relativamente alla legittimazione attiva occorre rilevare la tassatività del novero dei soggetti (il donante, gli eredi) previsti dalla legge. E' stata conseguentemente rigettata, peraltro anche sulla scorta del difetto di interesse ad agire, la domanda proposta dal figlio del donante ancora in vita (Cass. Civ. Sez. II, 6504/79 ). Pare da negare anche la possibilità di esercitare l'azione per i creditori del donante in via surrogatoria (art.2900 cod.civ. ), stante la natura della scelta di attivarsi per ottenere la revocazione della liberalità, avente natura squisitamente personale nota1.

Con riferimento alla legittimazione passiva, si disputa se il rimedio possa essere esperito anche contro persone giuridiche o altri enti. Al riguardo si può osservare come i comportamenti di cui all'art. 801 cod.civ. siano necessariamente da ricondurre all'operato di una persona fisica, sostanziandosi in condotte illecite (talvolta anche penalmente) che difficilmente potrebbero essere riconducibili ad un'entità, dovendo piuttosto rimanere in capo all'agente anche quando costui rivestisse la qualità parallela di organo dell'ente nota2.

Quanto al termine annuale previsto dalla norma in commento ai fini della possibilità di proporre l'azione (di chiara marca decadenziale: cfr.Cass. Civ. Sez. II, 3795/95 nota3), il medesimo decorre dal giorno in cui il donante ha contezza del fatto dal quale scaturisce la possibilità di domandare la revocazione. E' stato pertanto deciso che non è sufficiente al riguardo che il donante abbia avuto vaghe e generiche notizie del fatto, essendo piuttosto necessaria una piena conoscenza degli accadimenti ( Cass. Civ. Sez. II, 5410/89 ).

Anche quando l'atto di liberalità abbia avuto ad oggetto una partecipazione sociale, la controversia non spetta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, dovendo essere devoluta alle sezioni ordinarie del Tribunale (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-I, 22341/2020).

Note

nota1

nota1Come tale si tratta di una azione non cedibile, posta a tutela di un interesse morale i cui effetti patrimoniali hanno solo un valore subordinato e riflesso: cfr. Carnevali,Le donazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.526 e Torrente,La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.557.


nota2

nota2 Così Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, vol.XII, Torino, 1961, p.1061, contra Torrente, cit., p.580, il quale sottolinea che la revocazione per ingratitudine, non costituendo una sanzione di natura penale, ben potrebbe essere imputata ad un ente anziché al soggetto-organo della persona giuridica stessa, purché il fatto doloso sia concretamente riferibile all'ente non sulla base di un semplice nesso di occasionalità, ma per effetto di un "vera e propria relazione causale con le finalità dell'ente".


nota3

nota3 La giustificazione della configurabilità di questo termine come decadenza si ravvisa nella necessità di tutelare le esigenze di certezza dei rapporti contrattuali. Ne deriva altresì l'inapplicabilità delle cause di sospensione e di interruzione ex art.2964 cod.civ. (Torrente, cit., p.568; Biondi, cit., p.1066).
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Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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