Delazione ereditaria e nascituri



Sia in riferimento al caso del nascituro che non sia stato ancora concepito, sia relativamente all'ipotesi del nascituro già concepito il soggetto manca. Secondo la prevalente opinione la delazione dunque non potrebbe dirsi attuale, operando soltanto nel momento della nascita, similmente a quanto accade nell'ipotesi di istituzione sotto condizione sospensiva nota1.

Questa impostazione è stata sostanzialmente ribaltata da chi ha osservato, sulla scorta dell'attribuzione della capacità di succedere ex art. 462 cod. civ. a tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione, come l'art. 320 cod. civ. attribuisca ai genitori la rappresentanza dei figli anche nascituri, "nonchè l'amministrazione dei beni ad essi spettanti" nota2. Da ciò, nonostante si dia atto dell'assenza nel testo dell'art. 321 cod. civ. di ogni riferimento alla facoltà, precedentemente prevista dalla legge, di accettare l'eredità devoluta ai figli nascituri, se ne è inferita la possibilità di porre efficacemente in essere un atto di accettazione dell'eredità a far tempo dall'apertura della successione.

In altre parole, a favore del nascituro concepito, opererebbe immediatamente la delazione ereditaria, potendo i genitori esercenti la potestà porre efficacemente in essere l'atto di accettazione espressa. Coerentemente è stata altresì dedotta la immediata decorrenza del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 480 cod. civ. , il cui dies a quo scatterebbe a far tempo dall'apertura della successione e non già dalla nascita nota3. Va rimarcato però come, nel caso di accertamento giudiziale della filiazione, il termine prescrizionale in parola decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (come previsto dall'ultima parte del I comma della norma in esame, come modificata in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013) .

Secondo un'opinione i genitori del concepito, ancorchè a differenza di quanto è possibile osservare nell'ipotesi del concepturus vantino l'amministrazione dei beni ereditari ai sensi del II comma dell'art. 643 cod. civ. , non fruirebbero dei poteri di cui all'art. 460 cod. civ. , tipicamente riservati al chiamato, titolare cioè di una delazione attuale. Essi potrebbero unicamente fare uso dei differenti strumenti di cui all'art. 644 cod. civ. , norma che fa rinvio alle regole dettate in tema di eredità giacente. Contesta tuttavia questa prospettazione chi, come detto, fa leva sul modo di disporre dell'art.462 cod. civ. per sostenere come, al contrario, sia i poteri di cui all'art.460 cod. civ. , sia quelli di cui all'art. 486 cod. civ. rientrerebbero nei più ampi poteri di amministrazione attribuiti ai genitori nota4 .

Note

nota1

Coviello, Lezioni di diritto successorio, Bari, 1962, p.129; Schlesinger, voce Successioni, in N.mo Dig.it., p.754; Carresi, voce Nascituri, in N.mo Dig.it., p.18.
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nota2

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 103.
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nota3

Viceversa, sempre secondo questa interpretazione (Grosso-Burdese, op.cit., p.112), non si avrebbe una delazione attuale a favore dei nascituri non concepiti, per i quali si dovrebbe invece configurare una delazione condizionata. Ne conseguirebbe da un lato, che non sarebbe possibile porre in essere un valido atto di accettazione dell'eredità sussistendo solo una aspettativa di delazione, in relazione alla quale è prevista solo la amministrazione dei beni ereditari secondo le regole della curatela dell'eredità giacente, dall'altro lato che il termine prescrizionale per accettare decorrerebbe dal momento della nascita.
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nota4

Nel primo senso Trimarchi, L'eredità giacente, Milano, 1954, p.25 e Coviello, voce Capacità di succedere a causa di morte, in Enc. dir., p. 58. Contra, Grosso-Burdese, op.cit., p. 105.
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Bibliografia

  • CARRESI, Nascituri (dir.vig.), NDI
  • COVIELLO, Capacità di succedere a causa di morte, Enc. dir.
  • COVIELLO, Lezioni di diritto successorio, Bari, 1962
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • SCHLESINGER, Successioni, NDI
  • TRIMARCHI, L'eredità giacente, Milano, 1954

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