L'accettazione tacita dell'eredità quale atto occasionalmente collegato con l'atto principale cui accede. Conseguenze tributarie. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 14781 del 10 maggio 2022)

La disposizione di esenzione di cui all’art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" conseguenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo sottoposto al giudizio della S.C. è costituito dalla tassazione dell'accettazione tacita eredità implicito nell'alienazione del diritto ereditario effettuata tramite l'atto da considerarsi "principale" (tale, ad esempio, la vendita del bene immobile già caduto in successione, senza che il chiamato abbia poi accettato espressamente l'eredità). Secondo la Cassazione il regime fiscale proprio delle “formalità direttamente conseguenti” gli atti traslativi di cui al III comma dell'art. 10 del D. Lgs. n. 23 del 2011 non può rinvenire applicazione.

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