Il promissario acquirente si rifiuta legittimamente di perfezionare l'atto di trasferimento dell'appartamento privo della certificazione di abitabilità. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 622 del 14 gennaio 2019)

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto di compravendita definitivo di un immobile privo dei certificati di agibilità, abitabilità e di conformità alla concessione edilizia, anche se il mancato rilascio dipende dall'inerzia del Comune, è giustificato in quanto l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà dell'immobile idoneo ad assolvere alla funzione economico-sociale e a soddisfare bisogni che inducono all'acquisto, per cui tali certificati risultano essenziali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. richiama la giurisprudenza consolidata, secondo la quale il promittente alienante è tenuto ad attivarsi competentemente pur quando il mancato rilascio del certificato di abitabilità dipenda dall'inerzia del Comune, di modo che il promissario acquirente si rifiuta legittimamente di addivenire alla stipula del contratto definitivo ove tale risultato manchi. Se però è vero che il certificato di abitabilità costituisce un requisito essenziale del bene oggetto della vendita, va anche riferito di come, alla stregua della disposizioni di legge vigenti, l'abitabilità venga conseguita per lo più in esito al decorso del tempo, sulla scorta della regolare presentazione di tutta la documentazione relativa alla conformità degli impianti ed alla certificazione della fine dei lavori. Va peraltro rammentato come, secondo Cass. 29090/2017, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determini automaticamente la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.

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