Il beneficio delle speciali agevolazioni "prima casa" di cui all'art.5 della legge 1982 n.168 è subordinato al perfezionamento della convenzione di recupero con il comune. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25473 del 13 novembre 2013)
Non beneficia delle agevolazioni prima casa il contribuente se al momento della registrazione dell’atto non è stata ancora stipulata la convenzione col comune. Così come previsto dall'articolo 5 della l. n. 168/82, l'agevolazione viene riconosciuta esclusivamente quando sia stata stipulata la convenzione ed atteso che questa è indispensabile all'attuazione del recupero, in mancanza viene meno la causa dell'agevolazione e la conseguenza che la convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio.