Fondo in comproprietà e modalità costitutiva della servitù ex art. 1062 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 33751 del 4 dicembre 2023)

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod.civ., trova applicazione non solo nell’ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l’estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ipotesi alla base dell'art. 1062 cod.civ. è che un fondo originariamente di proprietà di un unico soggetto, venga diviso in due distinti fondi, ciascuno facente capo ad un soggetto diverso.
Quid juris quando venga in considerazione un fondo di cui siano titolari più soggetti in comunione? Secondo la S.C. il risultato non cambia: in ogni caso opera la fattispecie costitutiva in considerazione.

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