Donazione indiretta collegata a trasferimento immobiliare o di compendio aziendale assoggettata a imposta proporzionale. Requisiti ai fini dell'esenzione. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 17424 del 16 giugno 2023)
Ai fini dell'applicabilità dell'esclusione di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4 bis, è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di darne prova, mentre la dichiarazione di tale collegamento nell'atto di compravendita dell'immobile o dell'azienda oltre a mal conciliarsi con la natura e la ratio del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4 bis, àncora l'applicazione dell'esclusione d'imposta in questione ad un requisito di carattere meramente formale, non richiesto dal legislatore e che, peraltro, non è comunque idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza del collegamento richiesto dalla norma.