Donazione indiretta collegata a trasferimento immobiliare o di compendio aziendale assoggettata a imposta proporzionale. Requisiti ai fini dell'esenzione. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 17424 del 16 giugno 2023)

Ai fini dell'applicabilità dell'esclusione di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4 bis, è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di darne prova, mentre la dichiarazione di tale collegamento nell'atto di compravendita dell'immobile o dell'azienda oltre a mal conciliarsi con la natura e la ratio del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 4 bis, àncora l'applicazione dell'esclusione d'imposta in questione ad un requisito di carattere meramente formale, non richiesto dal legislatore e che, peraltro, non è comunque idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza del collegamento richiesto dalla norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 bis del d.lgs. 346/1990, «Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto».
Come dar conto di siffatto collegamento? Secondo una prima impostazione (si veda Cass.13133/2016), si è ritenuto che la prova del nesso tra liberalità e acquisto immobiliare potesse essere fornita solo tramite una espressa dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita. Secondo invece un'opinione successivamente sorta in giurisprudenza (cfr. Cass. 11831/2022) la prova del collegamento «non presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente, il quale non è conseguentemente onerato dal farne espressa dichiarazione in atto». La pronuncia in esame si pone nel solco di quest’ultimo orientamento, senza del tutto rigettare l’impostazione del precedente arresto circa la necessità di una espressa scelta del contribuente ove si tratti di norme di esenzione o di agevolazione. Una volta qualificata la fattispecie in parola in chiave di esclusione dall'imposta (e non di mera esenzione) la S.C., qualificando l'ipotesi quale «disposizione volta a circoscrivere la situazione colpita dal tributo» e non come «disposizione recante una disciplina giuridica speciale», finisce per conferire esclusiva rilevanza all’«obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA» di cui «il contribuente sia in grado di [dare] prova». Insomma: l'esclusione dall'imposta non segue al rispetto di requisito di mera forma, tra l'altro non richiesto dal legislatore, ma dal fatto di poter dar conto dell'effettiva situazione corrispondente alla fattispecie legale.

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