Elementi differenziali tra simulazione, illiceità della causa, frode alla legge, al fisco ed ai creditori


Pur riscontrandosi affinità, soprattutto per quanto attiene alle situazioni di fatto alle quali si riferiscono, notevoli sono le differenze tra le figure della frode alla legge, della frode ai creditori, della frode al fisco, nonchè della simulazione.

La frode alla legge consiste in un aggiramento, in un'elusione di un divieto di legge. Ad esempio è compiuta in frode alla legge, attribuendo al confinante il diritto di prelazione, la vendita di un fondo dalla quale sia stata esclusa la striscia di terreno adiacente al fondo contiguo, nell'ipotesi in cui detta porzione non sia suscettibile di per sè di alcuna autonoma utilizzabilità. Detta alienazione si manifesta infatti come conclusa allo scopo di impedire al confinante di esercitare il diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della L. n. 590 del 1965 e 7 della L. n. 817 del 1971 (Cass. Civ. Sez.III, 10586/94; Cass. Civ. Sez. III, 6682/92).

Con il negozio in frode ai terzi si vuole significare quella pattuizione che risulta finalizzata a recare pregiudizio a soggetti diversi dalle parti (cfr. Cass. Civ., Sez.I, 8600/03). Manca nell'ordinamento una norma che sanzioni genericamente siffatte negoziazioni. Esistono ipotesi specifiche: si pensi all'atto in frode ai creditori, per il cui tramite si intende danneggiare specificamente costoro, sottraendo la garanzia generica costituita dagli elementi attivi presenti nel patrimonio del debitore. Essa viene colpita con una particolare azione (azione revocatoria: art. 2901 cod.civ.)nota1. Si pensi alla costituzione di una garanzia reale in favore di un creditore che ne fosse stato originariamente privo: negozio revocabile in presenza di determinate condizioni, ma certamente non in frode alla legge (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4792/12). Nell'atto in frode ai creditori gli effetti sono realmente voluti dalle parti, mentre in quello simulato è vero il contrario: nonostante il perfezionamento dell'atto di disposizione, le parti vogliono effettivamente soltanto creare un'apparenza, realmente non desiderata ed idonea soltanto ad essere tale per i terzi. Specialmente delicato è indagare quali siano le reali intese tra le parti, essendo difficile dar conto della simulazione dell'atto (Cass. Civ., Sez. III, 13345/2015).

La frode al fisco consiste invece nella sottrazione al fisco di elementi imponibili, assoggettabili a tassazione: essa non dà luogo a nullità del negozio, ma alle sanzioni stabilite dalle leggi tributarie (Cass. Civ. Sez. III, 4024/81). Non è esclusa la ricorrenza anche di sanzioni penali. L'art.11 del d. lgs. 74/2000 punisce il reato di sottrazione fraudolenta, che si sostanzia nella condotta di chi, "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (...) aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". Al riguardo basta il semplice pericolo che l'azione esecutiva si riveli meno efficace, dal momento che il reato non è escluso dal fatto che il disponente, dopo aver donato un cespite immobiliare, risulti titolare di altri immobili (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 36378/2015). Peraltro non basta dedurre il mero fatto della donazione asseritamente simulata, in quanto altra cosa è la natura fraudolenta dell'operazione (Cass. Pen., Sez. III, 3011/2017).

Il negozio in frode alla legge si distingue infine anche dal negozio
simulato
. La simulazione di per sè non è certamente una fattispecie illecita. Chi conclude un atto simulato può compiere l'operazione per le più svariate motivazioni. Spesso viene simulato un prezzo inferiore a quello reale, ovvero una determinata causa negoziale (donazione invece della vendita) per conseguire dei risparmi fiscali. Si è in tali casi di fronte ad un'eventuale frode al fisco che, come tale, rinviene appropriata sanzione nell'ambito della normativa fiscale.

Diversa è la frode alla legge (art. 1344 cod.civ.): il negozio in frode alla legge è stipulato nella consapevolezza, anzi con il fine di fruttare la divergenza tra la causa tipica dell'atto e l'intento comune delle parti diretto all'elusione di una norma imperativa. Si pensi anche all'atto posto in essere per sfuggire ad un provvedimento di sequestro penale o di confisca: anche in questo caso può essere delicato il confine tra atto effettivamente voluto quanto ai propri effetti ed atto simulato (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 7433/2020).

Se così stanno le cose è inesatto, come è stato osservatonota2, parlare di "simulazione fraudolenta": al più potrà definirsi in frode alla legge il negozio dissimulato.
Giammai quello simulato, poichè in realtà le parti non desiderano certo che si producano gli effetti in esso contemplati.

Diversamente va per il negozio indiretto e quello fiduciario: poichè gli effetti di queste figure sono realmente voluti dalle parti, le medesime potranno dar vita ad ipotesi di negozi fraudolenti (in frode alla legge) nota3. Esempio emblematico è la vendita con patto di riscatto o di retrovendita (fiducia a scopo di garanzia) stipulata tra debitore e creditore, nella quale lo scopo delle parti è quello di attribuire irrevocabilmente la proprietà del bene al creditore nel caso di inadempimento. Essa è nulla, in quanto in frode alla legge anche quando preveda il trasferimento immediato della proprietà del bene sotto la condizione risolutiva il cui evento consista nell'adempimento successivo nota4 (Cass. Civ. Sez. II, 4816/98).

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civ ile, Napoli, 1997, p.192 e Breccia, Il contratto in generale, in Trattato dir. priv., vol. XIII, t. III, Torino, 1999, p.285, per i quali mentre la frode alla legge determina automaticamente l'illiceità del negozio, nei negozi in frode ai creditori o al fisco, la fraus sta nella consapevolezza di ledere il diritto di altri soggetti (i creditori, il fisco) e perciò, pur essendovi un atto illecito, il negozio in sé non può dirsi illecito.
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nota2

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.223.
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nota3

Cfr. Morello, voce Negozio giuridico, VI, negozio in frode alla legge, in Enc. Treccani, p.10.
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nota4

Così Breccia, cit., p.283.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Il contratto in generale, Torino, Trattato di diritto privato, XIII, 1999
  • MORELLO, Negozio giuridico, VI, negozio in frode alla legge, Enc. Treccani
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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