Decade dalle agevolazioni "prima casa" il contribuente che non vi trasferisce la residenza entro l'anno, prima di tale termine vendendo l'immobile e nuovamente acquisendone un altro (sempre invocando le agevolazioni "prima casa"). (CTR Roma, Sez. XI, sent. n. 9580 del 29 dicembre 2016)

La realizzazione dell'impegno a trasferire la residenza costituisce un vero e proprio obbligo verso il fisco da parte del contribuente e poiché la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto, solo provvisoriamente è concesso dalla legge un differimento al momento della registrazione dell'atto. Qualora, però, la menzionata condizione venga meno, il beneficio decade.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il contribuente, dopo aver acquistato un immobile avvalendosi delle agevolazioni "prima casa", aveva dichiarato di voler ivi trasferire la propria residenza entro un anno. Nelle more di tale termine annuale, aveva tuttavia alienato la detta abitazione riacquistandone una nuova entro l'anno, nuovamente invocando le predette agevolazioni. L'Ufficio ha rilevato correttamente come l'acquirente sia decaduto dalle agevolazioni richieste in relazione al primo acquisto, a cagione del fatto che non aveva mai in effetti conseguito la residenza nell'unità immobiliare comprata. Poco importa se la rivendita fosse intervenuta prima dello spirare del termine massimo per trasferire la residenza e che, entro l'ulteriore termine annuale il medesimo soggetto avesse proceduto ad ulteriormente acquistare una nuova "prima casa".

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