Decade dalle agevolazioni "prima casa" il contribuente che non vi trasferisce la residenza entro l'anno, prima di tale termine vendendo l'immobile e nuovamente acquisendone un altro (sempre invocando le agevolazioni "prima casa"). (CTR Roma, Sez. XI, sent. n. 9580 del 29 dicembre 2016)
La realizzazione dell'impegno a trasferire la residenza costituisce un vero e proprio obbligo verso il fisco da parte del contribuente e poiché la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto, solo provvisoriamente è concesso dalla legge un differimento al momento della registrazione dell'atto. Qualora, però, la menzionata condizione venga meno, il beneficio decade.