Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia in esito ad atto divisionale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14714 del 10 maggio 2022)

Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione. L'acquisto per destinazione del padre di famiglia ha quindi luogo se due fondi, attualmente divisi, siano stati posseduti dallo stesso proprietario che ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod.civ. comporta la costituzione della servitù con una modalità che non è negoziale. Ciò che conta è unicamente l'oggettiva destinazione delle opere permanenti ed apparenti inequivocamente destinate al servizio di una parte del fondo, senza che rilevi alcun intento dell'originario proprietario. Questo comporta la assoluta irrilevanza di una manifestazione di volontà per la costituzione della servitù, anzi dovendosi mettere a fuoco come piuttosto occorra che non risulti un intento contrario nell'atto dal quale trae vita la separazione dei due fondi. Non basta: questa contraria volontà dovrebbe essere espressa, non potendo essere ricavata interpretativamente (Cass. Civ., Sez. II, 5040/13).

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