Copia di documento prodotta in giudizio. Negazione dell'esistenza dell'originale. Querela di falso. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 24029 del 6 settembre 2024)

In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il “diniego di originale” non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell’esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall’ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l’esistenza di un originale, consente l’utilizzazione della scrittura e, in particolare, l’accertamento della conformità all’originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La fattispecie dalla quale muove la S.C. è costituita dalla contestazione radicale che esista un originale rispetto al quale il documento prodotto in giudizio possa costituire una copia. Tale contestazione deve obbligatoriamente essere introdotta per il tramite del giudizio di querela di falso, non essendo sufficiente il semplice disconoscimento della conformità della copia rispetto ad un originale, il quale per tale via si presupporrebbe esistente.

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